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interventi di meccanica, elettronica, rigenerazione interni e di revisione, affidando il lavoro a imprese specializzate con cui collaboriamo.
Dal 1988, con lo stesso entusiasmo di sempre...
Ci prendiamo cura dei nostri clienti, offrendo un ampia gamma di servizi ed interventi per soddisfare ogni esigenza.
Con particolare attenzione alle norme a tutela dell’ambiente e costantemente aggiornati sulle ultime novità del settore ci impegniamo a garantire sempre elevati standard qualitativi, il tuo feedback positivo e la tua sicurezza sono la nostra missione.
F.A.Q
Cosa fare in caso di sinistro?
In caso di sinistro i proprietari dei veicoli coinvolti devono denunciare l’accaduto alla propria compagnia di assicurazione.
La denuncia sinistro può essere redatta su carta libera o su un apposito modulo blu di constatazione amichevole fornito dalla compagnia assicurativa. In alternativa potete stamparlo cliccando sul link seguente link CAI/CID
Anche se non sottoscritto dalla controparte, il modulo di constatazione amichevole (CAI/ CID) risulterà comunque valido. In questo caso dovrà essere compilata solo la parte relativa al proprio veicolo (veicolo A) e indicata la sola targa dell’altro mezzo (veicolo B)
La denuncia sinistro deve essere inoltrata entro 3 giorni dalla data in cui si è verificato (art.1913 c.c.).
Corretta compilazione del modulo CAI/CID
La denuncia di sinistro, redatta in carta libera o tramite modulo blu, deve contenere:
- data, luogo e ora del sinistro;
- tipo e targa dell’altro veicolo;
- denominazione delle compagnie assicuratrici;
- cognome, nome, indirizzo e numero di telefono del conducente dell’altro veicolo;
- generalità del proprietario dell’altro veicolo (se persona diversa dal conducente);
- descrizione dettagliata dell’incidente e dei danni materiali visibili. Realizzate un semplice disegno riproducendo le strade, la posizione dei veicoli al momento del sinistro e la loro traiettoria, evidenziando eventuali diritti di precedenza delle strade o oltre segnaletiche stradali;
- generalità di eventuali feriti e testimoni;
- autorità eventualmente intervenute.
- firma integrale, meglio se di entrambi i conducenti dei veicoli.
Responsabilità del sinistro e concorso di colpa
In caso di sinistro stradale, l’accertamento della responsabilità, è disciplinata dall’art.2054 del cod. civ che stabilisce:
“Nel caso di scontro tra i veicoli si presume, fino a prova contraria, che ciascuno dei conducenti abbia concorso ugualmente a produrre il danno subito dai singoli veicoli.”
(Dopo l’apertura del sinistro, ed elaborati i dati acquisiti dalle relative compagnie assicuratrici, verrà decretata la responsabilità del sinistro). È quindi compito di chi ritiene essere la parte lesa provare le colpe della controparte attraverso una corretta compilazione del modulo CAI/CID.
Se l’accertamento delle responsabilità non è chiaro, verrà assegnato un concorso di colpa ad entrambe le parti.
Perizia, valutazione dei danni, termini e obblighi dell’assicurato
La compagnia assicuratrice nominerà un perito per valutare il danno dell’auto incidentata. L’assicurato non potrà sottrarsi a tale perizia e dovrà indicare nella richiesta di risarcimento i giorni, il luogo e le ore in cui il mezzo coinvolto risulterà disponibile.
È sempre consigliabile che il perito svolga le sue funzioni direttamente presso la carrozzeria scelta per la riparazione del veicolo, favorendo dunque un dialogo più trasparente tra le parti e una corretta definizione della pratica. Compito della carrozzeria di fiducia sarà quello di analizzare scrupolosamente il veicolo da riparare, produrre un preventivo e capire quindi se la valutazione prodotta dal perito necessita di integrazione o se è invece conforme ai reali costi da sostenere per il ripristino del mezzo.
Disaccordo sul valore della riparazione tra assicurato e compagnia assicuratrice
È possibile che non si raggiunga un accordo sul valore dei danni e si debba ricorrere alle vie legali. Spetterà dunque al giudice stabilire l’entità del risarcimento avvalendosi dell’aiuto di un CTU (Consulente tecnico d’ufficio) che esaminerà i documenti prodotti e fornirà un giudizio finale.
La “pronta liquidazione del sinistro” da parte della compagnia: occhio, non sempre è conveniente!
Per danni di lieve entità le compagnie assicurative possono attivare
la cosiddetta procedura di pronta liquidazione.
Per ridurre i tempi di risarcimento, il liquidatore o il perito formuleranno un’offerta sulla base delle valutazioni tecniche di parte, facendo pervenire la proposta all’assicurato prima che la vettura sia portata in carrozzeria per eseguire le riparazioni. La procedura di pronta liquidazione può causare un problema all’assicurato quando il costo effettivo dell’intervento di riparazione supera la valutazione del perito.
In questo caso, infatti, il proprietario del veicolo rischierà di dover farsi carico della differenza di importo necessaria al completamento della riparazione.
Ricordiamo infatti che seppur il perito o liquidatore incaricato sia una figura terza e indipendente, svolge il suo compito su mandato della compagnia assicurativa.
(Inoltre, non è sempre nelle migliori condizioni per valutare l’ammontare totale delle riparazioni necessarie.
In caso di proposta di pronta liquidazione è bene non rilasciare quietanze liberatorie.
Se si accetta un assegno o si riceve un bonifico dalla compagnia assicurativa è consigliato inviare una raccomanda a.r. dichiarando che la cifra è stata ricevuta a titolo di acconto, in attesa della determinazione definitiva del risarcimento. Occorre poi verificare che la somma ricevuta sia adeguata ai costi di riparazione da affrontare.
Riparazione antieconomica: l’importanza della giusta valutazione per la riparazione
Una riparazione è definita antieconomica quando i costi per il ripristino del mezzo superano il valore di mercato del veicolo stesso al momento dell’incidente. in questi casi, attraverso banche dati specialistiche, verrà calcolato il valore dell’auto e riconosciuto un risarcimento equivalente.
Se si intende comunque ripristinare il mezzo, la differenza tra il costo dell’intervento ed il valore commerciale del mezzo è a carico del proprietario.
Una valida alternativa è una “riparazione in economia”: si rivaluterà dunque il preventivo di spesa utilizzando ricambi concorrenziali o, se possibile, usati, senza mai compromettere le condizioni di sicurezza del veicolo, rispettando i requisiti previsti dal costruttore e ottenendo sempre una riparazione in conformità.
Polizza RCA senza bonus-malus, le ARD e la franchigia assicurativa
Nei casi di RCA (responsabilità civile auto) senza meccanismo bonusmalus, verrà stabilito nel contratto la quota che il contraente dovrà rimborsare alla propria compagnia se causa in sinistro. Dapprima quindi la propria compagnia ass pagherà il danno ai terzi e poi richiederà al proprio cliente l’ammontare stabilito.
Le polizze ARD (auto rischi diversi), come la kasko, l’incendio e il furto e gli atti vandalici, prevedono la copertura di altri incidenti senza che vi sia la responsabilità verso terzi. A queste polizze può essere applicata una franchigia assicurativa relativa o assoluta. Se relativa, non vi sarà risarcimento sotto una determinata soglia, se il danno è maggiore, invece, il risarcimento sarà pieno.
Quindi:
- Franchigia assoluta pari a Euro 300 a fronte di un danno di Euro 200: la compagnia non ti risarcirà;
- Franchigia assoluta pari a Euro 300 a fronte di un danno di Euro 400: la compagnia ti risarcirà l’intero importo.
- Franchigia assoluta pari a Euro 300 a fronte di un danno di Euro 200: la compagnia non ti risarcirà;
- Franchigia assoluta pari a Euro 300 a fronte di un danno di Euro 400: La compagnia ti riconoscerà una differenza di Euro 100.
Occorre quindi prestare molta attenzione alle condizioni di polizza quando si sottoscrive il contratto, valutando benefici e rischi derivanti dall’inserimento di una franchigia.
Fermo tecnico: quando ne abbiamo diritto?
Se si rimane coinvolti in un incidente e si è costretti a portare il proprio veicolo dal carrozziere per ripararlo, si ha diritto a essere risarciti per il danno da cosiddetto “fermo tecnico”, ma questo risarcimento non è automatico: bisogna dimostrare di aver dovuto affrontare delle spese per procurarsi un mezzo sostitutivo e documentare gli altri oneri sostenuti nel periodo in questione, come i costi assicurativi o la tassa di circolazione.
Carrozzerie convenzionate e risarcimento in forma specifica
Non esiste alcun obbligo per l’assicurato di rivolgersi a carrozzerie convenzionate con la propria compagnia assicurativa, a meno che non si sottoscriva la clausola di “risarcimento in forma specifica”.
In questi casi, la compagnia assicuratrice provvederà all’indennizzo del danno, attraverso la riparazione del veicolo nella propria carrozzeria convenzionata, e avrà l’obbligo di:
- fornire al cliente una garanzia non inferiore a 2 anni per tutte le parti non esposte a usura ordinaria
- offrire al cliente uno sconto non inferiore 5% dell’importo medio del premio RCA, incassato nella regione in cui viene emesso il contratto (tale sconto non si applica quindi sul prezzo della polizza)
Posso rifiutare un risarcimento in forma specifica e ottenere una somma di denaro?
L’assicurato può rifiutare la proposta di riparazione da parte della compagnia e far riparare per conto proprio il veicolo.
Il risarcimento per equivalente (in denaro) non potrà, però, superare la somma che l’assicurazione avrebbe speso presso le proprie carrozzerie convenzionate.
Tale somma a titolo di risarcimento verrà quindi versata nelle mani dell’autoriparatore solo dietro presentazione di fattura.
Non è, quindi, più prevista la possibilità di non riparare l’auto e ottenere una somma.
Cessione del credito
Le compagnie assicurative possono indurre a credere che solo rivolgendosi alle proprie carrozzerie convenzionate non si anticiperà il costo della riparazione dell’auto.
Ciò non è assolutamente vero. Presso la CM, infatti, non dovrai mai anticipare le spese per il ripristino del tuo veicolo grazie allo strumento della “cessione del credito”, che ci permetterà di ricevere, in un secondo momento, il corrispettivo della riparazione direttamente dalla compagnia assicurativa. La riparazione del mezzo verrà quindi iniziata e conclusa prima della liquidazione da parte della compagnia assicurativa e senza chiedere nulla al cliente.
La cessione del credito è una libera scelta dell’assicurato e, ad eccezione di una clausola di esclusione indicata sul contratto, non richiede un consenso da parte della compagnia assicurativa.
Il nostro impegno nei tuoi confronti
La Carrozzeria Marotta è sempre attenta alle esigenze dei propri clienti, garantendo elevati livelli di qualità e fornendo assistenza in qualsiasi momento.
I nostri interventi di riparazione sono sempre coperti da garanzia:
- 24 mesi per i ricambi sostituiti;
- 20 anni per la preparazione dei lamierati, e la loro verniciatura;
- 3 anni per il trattamento delle superfici.
Soltanto errati stati di conservazione del veicolo e alcune tipologie di intervento potrebbero variare le condizioni di garanzia, in ogni caso rivolgiti a noi per qualsiasi problema… troveremo sempre una soluzione!
Possiamo ritirare la tua auto a domicilio, e quel momento per noi rappresenta una vera accettazione del veicolo. Occorre dunque avere sempre con se e fornire i documenti della vettura ed eventuale documentazione per la gestione della pratica assicurativa. Con te ci occuperemo poi della sottoscrizione della modulistica necessaria all’esecuzione dell’intervento.
La custodia del tuo mezzo, dal suo ingresso in officina fino al momento della consegna, è sotto la nostra responsabilità. Custodiremo il tuo veicolo mantenendolo in condizioni di sicurezza.
Carrozzeria Marotta
Via Giovanni Battista Pergolesi, 8/12
Via Wolfgang Amadeus Mozart, 7/a
90145 PALERMO
Orari
Lun-Ven
8:30 – 13:00
14:30 – 18:30